Ai sensi dell’art. 7 del TUI (Testo Unico Immigrazione – D. Lgs. 286/1998 e successive modificazioni), chiunque ospita o fornisce alloggio a uno straniero o gli cede beni immobili ha l’obbligo di darne comunicazione scritta entro 48 ore all’autorità locale di pubblica sicurezza1. Questa comunicazione è sempre dovuta, indipendentemente dalla durata dell’ospitalità o dal fatto che si tratti di ospitalità a parenti o affini. La comunicazione scritta deve includere, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione e l’esatta ubicazione dell’immobile ceduto o in cui la persona straniera è alloggiata o ospitata.